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News SPI (sistema di Pianificazione Interattivo)
Con G&A e SPI già operativa "IVA DI CASSA” ai sensi del decreto attuativo del 27-4-2009.
E' stata rilasciata una nuova funzione STANDARD del modulo G&A di SPI che recepisce il decreto legge 185/08 ed il relativo decreto attuativo entrato in vigore il 28 aprile 2009 che ha introdotto il regime del “Iva di cassa”.
Il Ministro delle Finanze ha firmato il decreto attuativo che rende finalmente operativa la possibilità, anche ai professionisti e alle piccole imprese, di pagare l'IVA a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura.Possono avvalersi del regime iva di cassa (facoltativo) tutti quei soggetti comunque possessori di partita iva che non sono già soggetti a regime speciale ( reverse charge e/o prorata) e che hanno un volume d’ affari presunto di 200.000 euro per l’ anno in corso o che hanno avuto un volume d’ affari pari a 200.000 euro per l’anno solare precedentemente.
Il soggetto interessato potrà avvalersi di questo regime solo a partire dal 28 Aprile 2009 relativamente a fatture emesse da tale data.
Nel momento in cui il volume d’ affari supera i 200.000 euro il soggetto deve rientrare nel regime ordinario.
Quindi potrebbe verificarsi il caso in cui il soggetto debba gestire entrambe le situazioni e la funzione standard di contabilità G&A agevola molto la gestione con automatismi di tale situazione altrimenti complessa.
L’ Iva dovrà essere versata da chi ha emesso la fattura ( quindi computata nella liquidazione periodica ) solo al momento dell’ effettivo pagamento da parte del destinatario della fattura.
Nel caso di incassi parziali dovrà essere versata l’ Iva in proporzione all’ entità del pagamento rispetto alla fattura stessa e tale complicazione introdotta darebbe luogo ad errori se non opportunamente gestita ed automatizzata nonché puntualmente controllata come nello specifico G&A consente di fare.
L’aggiornamento normativo di “regime di IVA di cassa” introduce ripercussioni che durano nel tempo a carico delle aziende che decidono di aderire e che devono conseguentemente gestire con precisione, in quanto, trascorso un anno dall’ emissione della fattura , l’ Iva dovrà comunque versata da parte di chi ha emesso la fattura ( a totale o eventualmente l’ importo residuo , se parzialmente incassata ) è potrà essere detratta da chi ha ricevuto la fattura ( a totale o eventualmente l’ importo residuo , se parzialmente pagata).
Da parte del destinatario della fattura , l’ Iva della stessa potrà essere detratta solo al momento dell’ effettivo pagamento totale o parziale ( quindi computata nella liquidazione periodica).
Scarica qui la sintesi di dettaglio della normativa.
Scarica qui Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 Aprile 2009.
Scarica qui la Circolare dell'Agenzia delle Entrare N° 20/E
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 24 Giugno 2009 08:52)
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